REGOLAMENTO INTERNO
ART. 1 - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONSORZIO
1.1. Copertura costi consorzio.
Ogni consorziato partecipa alla copertura dei costi del consorzio.
1.2. Costi individuati.
I costi ordinari del consorzio, definiti anno per anno dal direttivo, a seconda degli obiettivi o
delle opportunità, saranno coperti dai consorziati attraverso:
I valori di CB, CG e CE possono essere variati su delibera del direttivo, in ragione del bilancio
consuntivo e comunque nel rispetto dei criteri del punto 1.5.
I loro valori dal 1 gennaio 2009 sono :
1.3. Consulenza tecnica
La consulenza tecnica prestata dai consulenti del Consorzio con costo a carico del Consorzio
stesso è quella puramente attinente alla definizione del contratto di somministrazione. In caso di
richieste di consulenza specifica diversa da quella sopra indicata sarà il Consiglio Direttivo a regolamentare
gli oneri e le modalità per usufruire di tale consulenza.
1.4. Approvvigionamento dei beni (Gas ed energia elettrica, …)
Il consorzio tramite il proprio consiglio direttivo definirà a proprio giudizio i contratti per
l’approvvigionamento dei beni da proporre ai consorziati. In particolare, per quanto riguarda
l’approvvigionamento di energia, sarà competenza e cura del Consiglio Direttivo
Resta inteso che tutti gli oneri inerenti la somministrazione, ordinari o straordinari oppure dovuti
a titolo di penale (oneri di sbilanciamento, superamento di capacità giornaliera, maggiori oneri
per energia reattiva in eccesso, ecc.) saranno coperti dai singoli consorziati responsabili di tale
penale.
1.5. Copertura degli oneri di somministrazione.
I criteri analitici di ripartizione dei costi, definiti all'Art. 1.2., saranno eventualmente modificati
dal Consiglio Direttivo in base ai seguenti criteri generali:
1.6. Risoluzione di contese o richieste dei consorziati
Eventuali controversie sollevate dai consorziati in merito ai criteri di ripartizione degli oneri o
altre scelte tecniche del consorzio verranno risolte in ultima istanza da una commissione tecnica
formata dal responsabile tecnico del consorzio e da due tecnici nominati da ciascuna delle parti.
ART. 2 - IMPEGNI DEI CONSORZIATI E NON VERSO IL CONSORZIO
2.1. Fideiussioni.
Premessa: "Cliente finale" inteso come da D.L. n. 164/2000;
Nel caso di acquisto di energia direttamente dal CEM, ogni Consorziato o cliente finale, prima
dell’inizio della fornitura di energia elettrica e/o di gas, dovrà fornire al Consorzio una fideiussione,
rilasciata da un Istituto di Credito Bancario gradito al Consorzio stesso, di importo pari ad
1/4 (un quarto) del costo annuo dell'energia elettrica e/o del gas (arrotondato ai 500,00 € più
prossimi) calcolato come segue: si somma l’importo delle ultime 12 fatture ricevute, comprensive
di imposte, e si divide per 4. Ogni consorziato o cliente finale che abbia ricevuto la fornitura
di energia elettrica e/o di gas dal CEM e perciò abbia già consegnato la fideiussione, dovrà adeguare
l’importo della fideiussione per l’anno solare successivo, facendolo così coincidere con
quanto risultante dal comma precedente, nel caso in cui dia un risultato del 20% superiore alla
fideiussione consegnata nell’esercizio precedente al consorzio.
Il testo della fideiussione dovrà essere redatto seguendo il fac-simile come da Allegato 1.
Ogni consorziato o cliente finale si impegna ad accettare la cessione del credito, derivante dalla
fornitura di energia elettrica e/o del gas, che il Consorzio effettuerà a favore della banca che si
presta come garante del Consorzio di fronte ai fornitori di energia elettrica e/o del gas.
2.2. Richieste di approvvigionamento dei consorziati.
Il Consorzio, tramite l'organo direttivo, propone ai propri consorziati le migliori condizioni ottenute
in sede di trattativa per l'acquisto di energia elettrica e/o gas. L'offerta, se sottoscritta dal
consorziato, costituirà l’impegno del consorziato stesso in merito alla copertura degli oneri che
ne derivano, a partire dal momento in cui quest'ultimo accetta l'offerta del Consorzio. I dati contenuti
nell'offerta, infatti, costituiranno la base per la stipulazione dei contratti con i fornitori.
2.3. Pagamento delle fatture.
Nel caso di acquisto di energia direttamente dal CEM, le fatture dovranno essere pagate tramite
bonifico bancario o RID sul c/c del Consorzio, entro il giorno 15 del mese successivo a quello a
cui si riferiscono i consumi, così come dovrà essere indicato in fattura con valuta fissa per il beneficiario
lo stesso giorno 15.
2.4. Richiesta informazioni del Consorzio al consorziato.
Al fine di porre il consorzio nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio ruolo, i singoli consorziati
si impegnano a fornire i dati o le informazioni che il Consorzio dovesse loro richiedere
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
Tale obbligo vale per tutti i consorziati indipendentemente dal fatto che stiano acquistando energia
tramite il Consorzio o meno.Rientrano nell’obbligo di comunicazione solo quei dati/
informazioni compatibili con l’attività del Consorzio (esempio: erogati/consumi mensili e annuali,
caratteristiche tecniche dei sistemi di misura, attuali fornitori, durata e caratteristiche del
contratto attuale, ecc.).In conformità a quanto previsto dalla L. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, i dati richiesti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, sia con
sistemi automatizzati che cartacei in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, al fine di
un corretto svolgimento del rapporto contrattuale. I dati personali ed il relativo trattamento non
saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge e avverrà con
le modalità dalla stessa consentite, in particolare i dati potranno essere comunicati a consulenti e
liberi professionisti in forma associata, istituti di credito e soggetti da noi incaricati
all’espletamento delle pratiche amministrative e commerciali.
Relativamente ai dati medesimi il dichiarante potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del
T.U. sulla privacy – D.lgs 196/2003 nei limiti ed alle condizioni regolati dagli art. 8, 9 e 10 del
citato decreto legislativo; a tale scopo titolare del trattamento è il Consorzio Cem con sede in
Bologna, via M. E. Lepido n. 13.
Allegato 1