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STATUTO CONSORZIO

1. DENOMINAZIONE
E’ costituito il consorzio volontario denominato "CONSORZIO ENERGIA METANO" in sigla "CEM",
disciplinato dagli articoli 2602 e 2612 del codice civile e dai seguenti patti.

2. SEDE
Il Consorzio ha sede in Bologna.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite filiali, succursali, uffici o recapiti, sia in
Italia che all'estero.

3. DURATA
La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2010 ed alla scadenza s’intenderà tacitamente
prorogato di cinque anni in cinque anni salva la facoltà di recesso alla scadenza di ciascun consorziato
dissenziente dalla proroga tacita.
Il consorzio potrà essere anticipatamente sciolto dall'assemblea dei consorziati con il voto favorevole della
maggioranza dei consorziati prevista per le modifiche del presente statuto.

4. SCOPO E OGGETTO
Il consorzio è un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle
rispettive imprese nella forma di Consorzio Volontario con attività esterna, disciplinato dagli articoli 2602 e
seguenti del codice civile, e specificatamente regolato dai seguenti patti e condizioni.
Il Consorzio non ha scopo di lucro.
Il Consorzio ha lo scopo di coordinare l'attività dei consorziati relativamente alla fase d’acquisto,
approvvigionamento, produzione o autoproduzione, stoccaggio (strategico e di modulazione) distribuzione,
erogazione, vendita e ripartizione fra i medesimi d’ogni forma d’energia, anche da fonti rinnovabili o
assimilate, di risorse, materie prime o prodotti energetici in genere, nonché d’ogni altra utilità o servizio
funzionali all'esercizio dell'attività di impresa dei consorziati. Il Consorzio inoltre svolge attività di vendita di
gas naturale (o di energia) a terzi.
In particolare il Consorzio provvede a:
a. Approntare tutte le iniziative necessarie per trattare le migliori condizioni con i fornitori ed
acquistare energia elettrica, gas naturale ed altri prodotti energetici in genere in ottemperanza alle
disposizioni vigenti in materia;
b. Operare sul mercato dell'acquisto dell'energia e del gas nell'interesse dei consorziati, direttamente
o in qualità di mandatario con rappresentanza oppure senza rappresentanza ma coperto da
garanzia fideiussoria;
c. Eseguire studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;
d. Partecipare a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o
connessi a quelli previsti nei punti precedenti;
e. La prestazione di servizi, assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie
attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare nei settori del controllo, della
sicurezza, della manutenzione degli impianti, nonché della divulgazione di notizie tecnico giuridiche
su tali settori.
f. Svolgere su richiesta dei consorziati, dietro rimborso delle spese occorrenti, ogni altra attività
complementare e/o sussidiaria rispetto ai servizi la cui gestione è loro affidata.
Il Consorzio può assumere titolarità e/o intestazione in proprio di diritti, quote, bande, autorizzazioni e
concessioni amministrative per l'importazione d’energia elettrica, gas naturale ed altri prodotti energetici di
qualsiasi tipo, fonte o provenienza e può partecipare a qualsiasi gara indetta da autorità pubbliche o
private per ottenere i relativi diritti.
Esso può compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o
utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.
Ciascun consorziato, che abbia preventivamente accettato le condizioni d’offerta, è responsabile in via
esclusiva dell'adempimento delle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di fornitura d’energia e/o
gas, stipulato con il fornitore.
Il Consorzio potrà compiere inoltre al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato,
tutte le operazioni commerciali, industriali, agricole, finanziarie, mobiliari od immobiliari, ritenute necessarie
e/o utili per il conseguimento di detto scopo sociale. Il Consorzio potrà anche assumere sia direttamente
che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o enti, costituite o costituende, aventi
oggetto analogo o connesso al proprio, nei limiti di legge, aventi sede in Italia od all'estero.
Restando, in ogni caso, espressamente escluse dal presente oggetto sociale l'esercizio d’attività
professionale, la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché ogni altra attività comunque
preclusa dalla legislazione vigente.

5 ATTIVITA' DEL CONSORZIO
Per il conseguimento delle finalità sopra enunciate, il Consorzio, in nome e/o per conto delle imprese
consorziate, potrà quindi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo/esaustivo:
a) svolgere, attraverso un’organizzazione comune, le fasi e le attività concernenti l’approvvigionamento,
acquisto, produzione, autoproduzione nonché alla ripartizione, vendita erogazione, con qualsiasi mezzo di
gas metano (natural gas) ed energia elettrica, o altre forme di energia convenzionali, rinnovabili,
assimilate, ecc..; e ciò anche mediante gestione di impianti o attrezzature di produzione e/o trasporto e
distribuzione di energia, di proprietà o di terzi, ovvero mediante assunzione di concessioni, acquisizioni di
impianti, provvedendo a ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi, stipulando convenzioni e
contratti di acquisto, trasporto, vettoriamento, scambio, cessione, importazione, esportazione di energia di
ogni genere con gli enti produttori e/o distributori, Enti Pubblici Economici, Enti Territoriali e altri consorzi,
ai sensi della vigente normativa;
b) procedere alla ricerca ed alla progettazione per conto proprio, all'innovazione tecnologica e
organizzativa, alla consulenza e assistenza tecnica per attuare risparmi energetici, nel settore
dell'utilizzazione, dell'approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di qualsiasi fonte d’energia,
nonché alla progettazione dei relativi impianti; all'espletamento di ricerche e d’esperienze scientifico -
tecniche di laboratorio nei settori di attività di interesse del Consorzio;
c) intraprendere iniziative di promozione e ampliamento dell'attività suesposta mediante partecipazione a
manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting e corsi di formazione e qualificazione
professionale, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e l'espletamento di studi e ricerche di mercati;
d) promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsivoglia forma d’aggregazione con soggetti o
enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
e) svolgere attività ausiliarie utili ai consorziati.

6. MANDATO IRREVOCABILE
L'acquisizione della qualità di consorziato sia in sede costitutiva, sia in seguito, comporta, relativamente
alle quantità e tipologie di prodotti per le/i quali preventivamente siano state accettate le condizioni
economiche, il conferimento e l'attribuzione al Consorzio, per tutta la durata del medesimo, e quindi
all'Organo Amministrativo del Consorzio stesso, e per esso ai suoi delegati o incaricati o procuratori
speciali, nell'ambito di un rapporto di mandato irrevocabile con rappresentanza, di tutti i poteri necessari o
solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni
concernenti l'attività consorziale e cioè l'attribuzione di tutti gli occorrenti poteri per la definizione,
perfezionamento, stipulazione, modificazione, estinzione o risoluzione, in nome e per conto di essi
consorziati di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, impegnandosi sin d’ora ciascuno dei consorziati
ad assicurare l’adempimento delle conseguenti obbligazioni, anche se esclusivamente per le materie
attinenti ed inerenti alle fasi delle rispettive imprese oggetto dell'attività del Consorzio.
L’attribuzione di tali poteri di rappresentanza non riguarda le operazioni previste alle lettere e) ed f) del
precedente art. 4, che potranno essere compiute dal Consorzio a proprio nome fermi restanti gli obblighi di
cui alla lettera b) dello stesso articolo 4.
Il Consorzio potrà compiere le altre operazioni commerciali, agricole, finanziarie, mobiliari od immobiliari,
assumere interessenze o partecipazioni in altre società o enti puramente in nome e per conto proprio.
Il Consorzio potrà inoltre verificare l'opportunità di forme di coordinamento della propria attività con quella
d’altri consorzi aventi analogo oggetto.
A tal fine il Consorzio ha la facoltà di delegare in tutto od in parte i propri poteri e/o funzioni come definiti
nel presente Statuto ad un unico mandatario ovvero a costituire e/o partecipare ad una struttura
organizzativa unitaria, sia essa un'associazione anche temporanea, un consorzio o società consortile, un
altro ente collettivo ovvero una qualsivoglia altra forma d’aggregazione, cui affidare in tutto o in parte
l'eventuale gestione unitaria e comune delle attività facenti capo a ciascun consorzio, e ciò allo scopo e
con l'obiettivo di razionalizzarne l'operato ed ottimizzare i risultati, nell'interesse di ogni singolo consorzio e
di tutti i consorziati.
Il mandato irrevocabile previsto e regolamentato nel presente statuto non si estende alle situazioni di
subaffitto d’azienda, affidamento in gestione e rapporti similari, nell’ambito dei quali il consorziato non
risulta intestatario del contratto d’acquisto dell’energia strettamente funzionale o strumentale per l’esercizio
dell’attività da parte dell’effettivo gestore.

7. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO ED AI COSTI DI GESTIONE, CORRISPETTIVI, FIOEIUSSIONI.

Il fondo consortile è costituito da:

Il contributo iniziale deve essere versato in unica soluzione al momento dell'ingresso del consorziato. La
quota di partecipazione è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa; in caso di
cessione per atto tra vivi o mortis causa dell'azienda o di un suo ramo, il cessionario assumerà
automaticamente la qualifica di consorziato, purché in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7, comma
2, salvo che il Consiglio Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la
sua opposizione/diniego al sub-ingresso automatico con decisione motivata comunicata all'acquirente
l'azienda entro tre mesi dalla ricevuta notizia della cessione stessa.
Avverso il diniego potrà esser presentato ricorso che sarà esaminato dalla prima Assemblea successiva.
Sono vietati la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro
vincolo.
Ciascun consorziato deve contribuire alle spese di funzionamento ai costi di gestione del Consorzio, ivi
incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali. Conseguentemente le imprese
consorziate s’impegnano e si obbligano ad effettuare prontamente il versamento di tali contributi in denaro
per la copertura delle spese di funzionamento e dei costi di gestione sulla base del riparto che sarà redatto
sulla scorta del conto di previsione predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo salvo conguaglio a
rendiconto di fine esercizio.
Il singolo consorziato dovrà rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione
d’eventuali specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
Concorreranno a costituire il fondo anche i beni strumentali acquistati con le somme derivanti dalle quote
di partecipazione e dai contributi annuali e potranno confluire nel fondo consortile anche altri cespiti,
attività, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui l'assemblea deliberi l'acquisizione e/o
imputazione al fondo stesso, e ciò anche in deroga a quanto in seguito previsto.
La gestione del consorzio non potrà portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali
sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che
l'assemblea ne deliberi l'imputazione/acquisizione al fondo consortile per essere destinati all'attività
consortile ed a fini mutualistici.
Per tutta la durata del Consorzio, i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo né i loro
creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi
creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
In caso di scioglimento del Consorzio il residuo netto che ne risulti sarà ripartito proporzionalmente fra i
consorziati con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di gestione. Ciascuna
consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residua, dovrà provare agli organi del
Consorzio di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il Consorzio, verso il
soggetto somministrante e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati
possono essere chiamati a rispondere.

8. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
Il Consorzio è aperto all'adesione di nuovi partecipanti su decisione discrezionale e insindacabile del
Consiglio Direttivo; l'ingresso di nuovi soci non costituisce modifica del presente statuto. L'ammissione di
nuovi consorziati comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle
dell'eventuale regolamento consortile e delle altre eventuali pattuizioni complementari e accessorie.
Possono assumere la veste di consorziati, siano essi di nazionalità italiana o estera, le imprese
utilizzatrici/distributrici di gas metano (natural gas) in qualunque forma costituita, gli enti e le pubbliche
amministrazioni che possiedono i limiti dimensionali di consumo ed i requisiti fissati dalle leggi italiane
sulla liberalizzazione del mercato per ogni singola fonte energetica ed in particolare i requisiti per essere
"clienti idonei" ai sensi dell'art. 22 del DL 164/2000.
Non possono in ogni caso essere ammesse soggetti con procedure concorsuali in atto.
Chiunque intenda far parte del Consorzio dovrà inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo,
sottoscritta con firma autografa del titolare/legale rappresentante, recante:

Il nuovo consorziato, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di .ammissione, deve
versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile e la quota di partecipazione alle spese di
funzionamento e ai costi di gestione conformemente a quanto stabilito al precedente art. 7.
La qualità d’impresa consorziata viene acquisita, previo versamento della quota di partecipazione
suddetta, dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo
ai sensi dell’articolo 2612 c.c.
Dell’avvenuta ammissione di nuovi consorziati, il Consiglio Direttivo informerà l'Assemblea che si limiterà a
ratificare l'operato dello stesso, senza potere alcuno d’interferenza o d’opposizione.

9. OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I consorziati si obbligano a:

Osservare lo statuto e i regolamenti del consorzio;

10. RECESSO DEL CONSORZIATO
I consorziati potranno recedere dal Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con
preavviso di almeno tre mesi e con effetto dal l° g ennaio dell'anno successivo alla domanda di recesso,
salvo il diritto di veto del Consiglio Direttivo, esperibile per giustificato motivo. In particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo della fattispecie, si considera giustificato motivo di veto il fatto che per
effetto del recesso i consumi d’energia del Consorzio scendano sotto al limite minimo previsto dalla legge
per il riconoscimento della qualità di cliente idoneo, ovvero venga meno il requisito della contiguità
territoriale.
In ogni caso il diritto di recesso non potrà essere esercitato prima della scadenza di un anno dalla data
d’iscrizione al Consorzio.
Il provvedimento di veto, per decisione motivata dal Consiglio Direttivo da comunicarsi all'impresa
recedente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, è impugnabile avanti il Collegio
Arbitrale di cui al successivo art. 20 del presente Statuto.
In ogni caso i consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con dichiarazione comunicata al
Consiglio Direttivo per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di scioglimento
della rispettiva società/ente, o di cessazione definitiva dell'attività d’impresa ovvero ancora in caso di
proroga della durata del consorzio con deliberazione assembleare, sempre che risultino dissenzienti
rispetto a tale delibera.

11. ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO
Potrà essere escluso dal Consorzio, su iniziativa del Consiglio Direttivo, il consorziato che avrà violato
gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di
danni a suo carico. E' inoltre escluso di diritto il consorziato in caso di cessazione dell'attività, ovvero nel
caso di manifesta insolvenza o di dichiarazione di fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali
previste dalla Legge Fallimentare. Verrà escluso il consorziato che, dopo il ricevimento di due solleciti
scritti, non avrà regolarizzato il pagamento dei contributi previsti dal regolamento o comunque approvati
dal direttivo. Verrà inoltre automaticamente escluso il consorziato che non avrà ottemperato il regolare
pagamento di due consecutive fatture attinenti qualsivoglia fornitura d’energia, ovvero che avrà esaurito le
garanzie bancarie fideiussorie sottoscritte in base al regolamento consortile per accedere alla fornitura sul
mercato libero. Sarà infine escluso il consorziato per il quale saranno venuti meno i requisiti previsti dalla
legge per ogni singola impresa consorziata come da Articolo 14 del D.Lgs. n. 79/1999 ed eventuali
successive modificazioni ed integrazioni.
La delibera d’esclusione dovrà essere approvata nell'Assemblea dalla maggioranza dei consorziati
ordinari (escluso dal computo il consorziato interessato). La decisione avrà effetto immediato e il
provvedimento dovrà, a cura del Consiglio Direttivo, essere iscritto nel Registro delle Imprese entro trenta
giorni.
In deroga a quanto sopra previsto, e comunque per inadempienze di minore gravità, è facoltà del
Consiglio Direttivo irrogare sanzioni e penalità in alternativa al provvedimento d’esclusione.
La decisione d’esclusione ha effetto immediato e dovrà essere iscritta, a cura del Consiglio Direttivo, nel
Registro delle Imprese nel termine di 30 giorni e comunicata all'interessato entro 15 giorni.

12. EFFETTI DEL RECESSO E DELLA ESCLUSIONE
Il consorziato receduto, escluso o non ammesso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o
restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione, che rimarrà nel fondo
consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente fra di loro in accrescimento delle
rispettive quote associative, né per quanto attiene alla quota annua di gestione eventualmente anticipata,
fatto invece salvo il diritto del Consorzio alla richiesta del pagamento a saldo di tale quota annua di
gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.
Dalla data d’esclusione o d’effetto del recesso, il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivategli
dall'appartenenza al Consorzio e la sua quota viene ridistribuita in parti percentualmente uguali tra gli altri
consorziati.
Il consorziato ha invece l'obbligo di restituire marchi e contrassegni e quanto altro in genere possa riferirsi
al Consorzio e alle attività del Consorzio medesimo o attribuito in concessione o in licenza dal Consorzio
che ne è il proprietario.

13. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

14. ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati, in persona dei propri legali rappresentanti e/o titolari, i quali
possono anche farsi rappresentare da un altro consorziato o da un terzo previo rilascio di delega scritta.
Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Nessun consorziato può avere più di due deleghe.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i consorziati iscritti nel libro dei soci almeno due mesi prima
della data fissata per l'Assemblea.
Non ha diritto d’intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi contrattuali. L'Assemblea
deve essere convocata almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, e,
comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno nonché in caso di richiesta fatta al
Consiglio stesso da almeno un terzo dei consorziati.
La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai consorziati per lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, per telegramma, per fax o per posta elettronica almeno 15 giorni prima di quello
fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e dovrà indicare la data
dell'eventuale seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno, purché fissata ad ora
diversa.
L'Assemblea è competente a:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più
anziano, il quale dovrà farsi assistere dal Segretario.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto d’intervento e di voto.
Il verbale, sottoscritto dal segretario, oltre che dal Presidente, è trascritto in apposito libro del quale i
consorziati possono prendere visione.
Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno i verbali sono redatti da notaio proposto dal
Presidente.
All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'Assemblea
delle società a responsabilità limitata.
Le delibere dell'Assemblea, adottate conformemente alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i
consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

15. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio anche persone che non hanno legami con i consorziati
in numero non superiore ad un quarto del totale.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I consiglieri sono nominati dell’Assemblea dei consorziati.
Il Consiglio è investito di tutti i poteri necessari per la gestione del Consorzio, salvo i poteri spettanti
all'Assemblea. Qualora, durante il periodo di carica, un consigliere cessi per qualsiasi motivo dalla carica,
il consiglio provvede a sostituirlo per cooptazione. Gli amministratori nominati mediante cooptazione
restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà a rinnovare il mandato fino alla
scadenza del Consiglio in carica.
Il Consiglio si raduna nella sede del Consorzio od altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi
necessario, o quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviare
almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun consigliere. La convocazione deve
contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.
Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando sono presenti tutti
i membri.
Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse
deleghe. In caso di parità la proposta è respinta.
Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente e Segretario, se
nominato.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per
quanto riservato dal presente atto alla competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti d’ordinaria e straordinaria
amministrazione che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, nel
rispetto di quanto sancito al precedente comma.
I Consiglieri agiranno con la diligenza del mandatario e a loro s’intendono applicabili le disposizioni in
materia di responsabilità degli amministratori previste dal codice civile per le società per azioni.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a rispettare nella gestione ordinaria del Consorzio i piani di previsione di
spesa approvati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è competente, fra l'altro, a:

16. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente e un Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
AL Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. A lui è attribuita la firma
in rappresentanza legale del Consorzio stesso.
Il Consiglio potrà anche delegare, con apposita delibera, l'uso della firma sociale per determinate
operazioni e con le limitazioni che crederà più opportune, ad uno o più consiglieri, tanto congiuntamente
che separatamente, e potrà, per l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri
e anche a terzi.
Il Presidente è competente a:

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-
Presidente e la sua firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza, dell'impedimento o delle
dimissioni del Presidente.
Qualora sussista una giusta causa, è facoltà dell'Assemblea dei consorziati revocare il presidente e/o il
Vice Presidente con voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

17. COLLEGIO DEI REVISORI
Quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato il Collegio dei revisori che si compone di
tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea stessa, la quale nomina anche il presidente del
Collegio.
Il Collegio dei Revisori è competente a:

18. BILANCIO
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo curerà la redazione e la presentazione del bilancio di
esercizio per il periodo che va dal 1° gennaio al 3 1 dicembre di ogni anno, da sottoporre al controllo del
Collegio dei Revisori, se nominato, e all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati, entro il 28 febbraio
ed in ogni caso nel rispetto del Codice Civile.
L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati, ma deve essere
destinato all'incremento del fondo consortile.

19. SCIOGLIMENTO
Il Consorzio può essere sciolto, oltre che per le cause previste dalla legge, anche nell'ipotesi che il numero
dei consorziati si riduca in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla
normativa vigente.
In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio
finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di
gestione.

20. CLAUSOLA ARBITRALE
Eventuali controversie attinenti all'attività del Consorzio, tra consorziati, tra il Consorzio e i consorziati, gli
amministratori e i sindaci, gli amministratori e i liquidatori, ove non regolate espressamente dal presente
statuto, con eccezione di quelle che sono di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, saranno
definite mediante un arbitrato rituale ed inappellabile da un collegio arbitrale composto di tre membri tutti
nominati dal Presidente della CCIAA di Bologna.
Nel caso in cui una parte voglia impugnare in via arbitrale una deliberazione o un provvedimento del
Consorzio, dovrà promuovere il giudizio arbitrale nel termine perentorio di giorni venti dalla data della
comunicazione fattagliene.
Nel caso di contestazione tra consorziati il termine di giorni venti decorre dalla data della notizia del fatto,
che provoca la contestazione, pervenuta alla parte interessata. Nell'uno e nell'altro caso scaduto il
termine, la parte decade dal diritto d'impugnativa.
L'arbitrato avrà sede in Bologna. Per tutto quanto non espressamente qui disposto le parti fanno espresso
rinvio alle norme del codice di procedura civile (art. 806-831) disciplinanti l'arbitrato. Gli arbitri decideranno
secondo diritto e renderanno il lodo entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio.

21. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto consortile, valgono le disposizioni di legge in
materia.

Consorziocem - Viale Panzacchi, 25 - 40136 Bologna | Tel. 347/4945656; Fax: 051/6415649 | Piva: 13472900151